Sez. 2, Sentenza n. 3427 del 16/02/2006 (Rv. 592984 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a £ 2.000.000 (oggi euro 1.100, 00) - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale - Ammissibilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione introdotta dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace, non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, e, quindi, preclude la pronuncia secondo equità. Conseguentemente, anche le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £ 2.000.000 (oggi Euro 1100, 00) sono ricorribili per cassazione per violazione di norme sostanziali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)