Sez. L, Sentenza n. 8205 del 06/07/1992 (Rv. 478039 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Garanzie procedimentali ex art. 7, secondo e terzo comma, statuto lavoratori - Applicabilità ai dirigenti colpiti da addebito rientrante nell'area della giusta causa o giustificato motivo - Licenziamenti anteriori alla legge n. 108 del 1990 - Estensione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989, le garanzie procedimentali previste dai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 sono applicabili anche ai dirigenti cui venga addebitato un comportamento sussumibile nell'area della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, anche se per tali lavoratori è previsto il licenziamento "ad nutum", e tale applicabilità sussiste pure con riguardo a licenziamenti anteriori alla legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali), non potendo trarsi argomento in contrario dal disposto dell'art. 2, comma secondo, n. 4, della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)