Sez. 5, Sentenza n. 19620 del 07/10/2005 (Rv. 584505 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 - Disciplina - Applicabilità - Conseguenze - Rifiuto di esibizione di documenti contabili - Valutabilità in sede amministrativa o contenziosa - Esclusione - Contrasto di tale disciplina con l'art. 19 bis del d.P.R. n. 636 del 1972 - Insussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
La norma formulata in tema di IVA dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - secondo cui i documenti contabili di cui il contribuente ha rifiutato l'esibizione in sede di ispezione o verifica, o che in quella sede ha dichiarato di non possedere, non possono essere presi in considerazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa - è applicabile anche in materia di accertamento delle imposte sui redditi, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 33, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; tale applicazione non è in contrasto con l'art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (applicabile "ratione temporis" e che in via generale consente la produzione innanzi alle Commissioni tributarie di documenti non prodotti dal contribuente in occasione della dichiarazione), in quanto quest'ultima disposizione va intesa nel senso che il potere per il contribuente di produrre documenti sussiste nei limiti in cui non sia incorso in decadenze.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)