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Sez. 5, Sentenza n. 9127 del 19/04/2006 (Rv. 588843 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Rifiuto di esibire documenti in sede di accesso - Successiva produzione in sede amministrativa o contenziosa - Inammissibilità - Limiti - Specifica richiesta o ricerca da parte dell'Amministrazione - Rifiuto o occultamento da parte del contribuente - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588843-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 52, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale esclude la possibilità di prendere in considerazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti (libri, scritture, registri, etc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perchè il contribuente ha rifiutato di esibirli o perchè ha dichiarato di non possederli, o perchè li ha comunque sottratti al controllo, presuppone uno specifico comportamento del contribuente, che, in quanto volto a sottrarsi alla prova, fornisca validi elementi per dubitare della genuinità dei documenti la cui esistenza emerga nel corso del giudizio; la norma, pertanto, trova applicazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell'Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest'ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)