Sez. 5 - , Sentenza n. 31772 del 05/12/2019 (Rv. 656457 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Abuso del diritto - Nozione - Operazione fiscalmente vantaggiosa - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente; ne consegue che va esclusa l'abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda. (Fattispecie relativa ad una complessa serie di operazioni di ristrutturazione, sfociate nella fusione per incorporazione di due società, entrambe partecipate dalla capogruppo, dalle quali era risultato un ingente risparmio fiscale: la S.C., in applicazione del principio, ha cassato con rinvio la decisione della C.T.R. che, confermando la sentenza di primo grado, ne aveva escluso il carattere elusivo per ragioni diverse, limitandosi al rilievo che l'operazione complessiva non poteva ritenersi tale soltanto perché era stata prescelta una modalità fiscalmente più vantaggiosa rispetto a quella alternativa prospettata dall'Amministrazione, omettendo di esaminare in concreto il dato decisivo relativo al finanziamento concesso dalla capogruppo all'incorporante per acquistare il capitale dell'incorporata, alla cui restituzione la stessa capogruppo aveva, poi, rinunciato).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 11/03/2014 num. 23 art. 5, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 5, Cod. Civ. art. 2359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)