Sez. 2, Sentenza n. 1099 del 30/04/1966 (Rv. 322190 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - FORME E TERMINI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - FORME E TERMINI.*
Il processo di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a pagamento del compenso dovuto ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile va proposto nei modi prescritti dall'art.645 cod. proc. civ, osservandosi i termini di comparizione ivi stabiliti, ulteriormente ridotti a meta per effetto dell'art.30 legge 13 giugno 1942, n.749, e va proseguito col rito speciale di cui all'art. 29 della stessa legge. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 749 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)