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Sez. 2, Sentenza n. 4625 del 27/02/2007 (Rv. 595654 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Impugnazione di sentenza - Successiva impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione materiale - Riunione delle due impugnazioni - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595654-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI

La disposizione dell'articolo 335 cod. proc. civ., secondo cui le impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza debbono essere riunite in un unico processo, non può trovare applicazione quando i provvedimenti impugnati siano o debbano considerarsi diversi, per essere stata proposta impugnazione contro la sentenza già impugnata, e, successivamente, sia impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione materiale della medesima sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)