Sez. 2, Sentenza n. 5077 del 29/04/1993 (Rv. 482169 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni | Impugnazione di una sentenza - Correzione degli errori materiali della sentenza - Seconda impugnazione proposta contro la sentenza corretta - Riunione delle impugnazioni - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni
La disposizione dell'art. 335 cod. proc. civ. secondo cui le impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza debbono essere riunite in un unico processo non può trovare applicazione quando i provvedimenti impugnati debbano considerarsi diversi, per essere stata proposta la seconda impugnazione contro la sentenza già impugnata, quale risulta, però, dalla correzione apportatavi a seguito dell'esperimento della procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287, 288 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)