Sez. L, Sentenza n. 18267 del 30/07/2013 (Rv. 627285 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Insorgenza di carcinoma polmonare - Esposizione ad amianto - Efficienza causale - Accertamento - Criteri - Ulteriori fattori cancerogeni - Tabagismo - Rilevanza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, per l'affermazione del collegamento - causale o concausale - dell'esposizione all'amianto con l'insorgenza di un tumore polmonare in un manutentore ascensorista, venuto in contatto con ferodi del sistema frenante di ascensori di vecchia fattura, contenenti amianto, è necessario dimostrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni di polverosità da asbesto dell'ambiente di lavoro, dovendosi escludere la rilevanza causale (o concausale) della suddetta esposizione rispetto alla malattia, in assenza di asbestosi o di affezione pleurica e in mancanza della prova del superamento del valore-limite di esposizione all'amianto (oggi fissato dall'art. 254, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha sostituito il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, applicabile "ratione temporis"), essendo scientificamente accertata la dose-dipendenza del carcinoma polmonare rispetto all'esposizione all'amianto; in caso di accertata esposizione al rischio ambientale, può essere presa in considerazione l'eventuale efficienza causale di altri fattori cancerogeni, quali l'abitudine al fumo di sigarette, la quale tuttavia, di regola, non rileva, di per sé, al fine dell'interruzione del nesso causale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)