Sez. L, Sentenza n. 17959 del 09/09/2005 (Rv. 583487 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento - Criterio della equivalenza delle cause - Applicabilità - Fattispecie in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in favore di soggetto tabagista.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Pertanto, in caso di accertata esposizione al rischio ambientale costituito dalle polveri, in soggetto dedito ad attività ispettiva con prelievi di polvere di amianto, di piombo ed altro, è legittimo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, senza che rilevi in contrario la circostanza che la consulenza tecnica abbia evidenziato il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia (nella specie il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., con riferimento a dipendente delle Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., deceduto per carcinoma polmonare, metastasi generalizzate e collasso acuto del circolo, aveva escluso l'interruzione del nesso causale per effetto di fattori estranei alla causa di servizio, osservando che i testi addotti dalle parti e gli elementi di fatto esposti nella relazione del consulente tecnico avevano fornito un quadro certo, tale da ridurre l'importanza del fatto voluttuario ed "extra" lavorativo del tabagismo nell'insorgenza dell'infermità, accentuando, per converso, i profili correlati alla prestazione lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)