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Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 24/03/1976 (Rv. 379706 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ASSICURAZIONE A FAVORE DELLO STIPULANTE - CONTENUTO ORDINARIO DEL CONTRATTO - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RINUNZIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - ASSICURAZIONE ESTESA ANCHE AL CONDUCENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379706-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ASSICURAZIONE A FAVORE DELLO STIPULANTE - CONTENUTO ORDINARIO DEL CONTRATTO - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RINUNZIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - ASSICURAZIONE ESTESA ANCHE AL CONDUCENTE - ESCLUSIONE.*

Normalmente e salvo ipotesi particolari, che debbono peraltro risultare da una chiara manifestazione di volonta contrattuale, l'Assicurazione della responsabilita civile si deve ritenere contratta in favore dello stipulante, essendo del tutto eccezionale la assunzione di una garanzia assicurativa in favore di un soggetto responsabile diverso dallo stipulante. La mera rinunzia da parte dell'assicuratore - risultante dalla polizza - ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente dell'autoveicolo assicurato non vale, di per se, a far ritenere che la copertura assicurativa della responsabilita civile automobilistica si estenda oltre che allo stipulante sottoscrittore della polizza, anche al suddetto conducente. (V 2044/71, mass n 352699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)