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Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 26/06/1971 (Rv. 352699 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A VANTAGGIO DELLO STIPULANTE - REGOLA GENERALE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - ECCEZIONALITA - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA - CONTRATTO CONCLUSO DAL MARITO - SINISTRI CAUSATI DALLA MOGLIE - COPERTURA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352699-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A VANTAGGIO DELLO STIPULANTE - REGOLA GENERALE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - ECCEZIONALITA - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA - CONTRATTO CONCLUSO DAL MARITO - SINISTRI CAUSATI DALLA MOGLIE - COPERTURA - CONDIZIONI.*

Normalmente e salvo ipotesi particolari che debbono peraltro risultare da una chiara manifestazione di volonta contrattuale, l'Assicurazione della responsabilita civile si deve ritenere contratta in favore dello stipulante, essendo del tutto eccezionale l'assunzione di una garanzia assicurativa in favore di un soggetto responsabile diverso dallo stipulante. Pertanto, la garanzia assicurativa si estende anche nell'ipotesi di Assicurazione stipulata dal proprietario dell'autoveicolo ai sinistri causati dalla moglie alla guida dello stesso solo in quanto l'assicurato ne debba rispondere in virtu di un rapporto giuridico che lo leghi alla persona trasportata che ha subito il danno o alla stessa guidatrice, idoneo a determinare l'insorgere di una responsabilita a suo carico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)