diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26388 del 13/05/2004 Ud. (dep. 11/06/2004) Rv. 228942 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Distinzione rispetto al reato di atti contrari alla pubblica decenza - Criteri - Fattispecie: intento del soggetto agente.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228942-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE

Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 cod. pen. che invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST., Cod. Pen. art. 726 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)