Sez. U, Sentenza n. 22509 del 20/10/2006 (Rv. 592892 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie in materia di procedure concorsuali interne per inquadramento di dipendenti in area funzionale superiore - Disciplina relativa al personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari della Pubblica Sicurezza - Riserva di posti in soprannumero - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di riparto di giurisdizione nell'ambito del pubblico impiego, la controversia avente ad oggetto la domanda di un dipendente della P.A., tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale - all'accertamento del suo diritto all'inquadramento in un'area funzionale superiore, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche qualora la pretesa sia fondata sulla violazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 551 del 1998 relativa all'attribuzione di posti in soprannumero, atteso che detta norma si inserisce nel sistema di promozione mediante concorso, prevedendo che anche l'attribuzione di detti posti avvenga secondo la graduatoria e dunque in una fase procedimentale concernente la formazione della stessa, quindi riconducibile nell'ambito dell'attività autoritativa dell'amministrazione. (Nella specie, relativa al passaggio ad altre amministrazioni civili del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari della Pubblica Sicurezza, la S.C. ha specificato che era irrilevante la circostanza che nel caso concreto il ricorrente fosse l'unico candidato avente diritto all'accesso in soprannumero e non vi fosse quindi alcuna selezione da operare tra diversi aspiranti).
Riferimenti normativi: Legge 01/04/1981 num. 121 art. 107, DPR 24/07/1981 num. 551 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)