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Sez. U, Ordinanza n. 10419 del 08/05/2006 (Rv. 589104 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Svolgimento di procedure concorsuali - Procedure di assunzione - Esercizio di attività autoritativa dell'amministrazione - Sussistenza - Progressioni, verso posizioni retributive più elevate o qualifiche superiori, all'interno di un' area professionale o categoria - Capacità e poteri del datore di lavoro privato - Sussistenza - Fondamento - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589104-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, "per procedure concorsuali di assunzione" ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedere aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali "interni", destinati, cioè, a consentire l'inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavoro. Le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), sono affidate, invece, a procedure poste in essere, dall'amministrazione, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 cit.). Tale differente disciplina, tra i passaggi interni alle aree professionali rispetto a quelli esterni appare, peraltro, confermata dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanzia per il 2006), nel suo riferimento "agli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria." e alla diversa nozione di "passaggio di area o di categoria" (art. 1, comma 193, legge n. 266 cit.). Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, la procedura, estranea all'ambito delle attività amministrative autoritative, è retta dal diritto privato (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990, nel testo attuale), con devoluzione, delle relative controversie, alla giurisdizione ordinaria (La S.C., regolando la giurisdizione, ha applicato il principio di cui in massima in fattispecie in cui veniva in rilievo il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, e l'accesso alla posizione economica C/3 del personale appartenente alle posizioni economiche C/1 e C/2. Per la Corte, le posizioni economiche differenziate - C/1, C/2, C/3 - costituiscono altrettante qualifiche all'interno della stessa area di inquadramento, sicché la progressione, estranea alla procedura di assunzione di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va qualificata di diritto privato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 193 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)