Sez. U, Sentenza n. 2767 del 16/11/1966 (Rv. 325275 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - IN MATERIA POSSESSORIA - LIMITI.*
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - IN MATERIA POSSESSORIA - LIMITI.*
La speciale Competenza giurisdizionale attribuita ai commissari per la liquidazione degli Usi civici in materia possessoria dall'art.30 della legge 16 giugno 1927, n.1776, come si rileva dal collegamento di tale norma con il precedente art. 29, sussiste solamente in correlazione con la cognizione spettante ai commissari medesimi in via petitoria sull'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e, quindi, in pendenza di controversie su tali specifici obiettivi.Essa riguarda cioe le controversie sul possesso degli Usi civici e non quelle dei fondi in genere consideratì la contestazione deve cadere sull'impedimento totale o parziale o sulla molestia arrecata allo stato di fatto corrispondente all'Esercizio dei predetti Usi e non sullo impedimento o sulla turbativa del possesso o della detenzione di cose immobili, indipendentemente da ogni pretesa relativa ad Usi civici ed al loro Esercizio su di esse. (Conf.176-63 - 2692-60 - 3899-57 - 2903-57).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1776 art. 29, Legge 16/06/1927 num. 1776 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)