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Sez. U, Sentenza n. 3378 del 13/12/1973 (Rv. 367309 - 01)

USI CIVICI - COMMISSIONI REGIONALI - COMPETENZA - ESTENSIONE - TUTELA POSSESSORIA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1973-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367309-01

USI CIVICI - COMMISSIONI REGIONALI - COMPETENZA - ESTENSIONE - TUTELA POSSESSORIA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il limite esterno alla giurisdizione del magistrato degli Usi civici (e, conseguentemente, i limiti oggettivi del giudicato promanante dal medesimo) e segnato dalla relazione causale fra la statuizione richiesta e l'oggetto del giudizio speciale. Invero, come l'attivita procedimentale amministrativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n 1766, e strumentale e preparatoria all'emanazione dei provvedimenti di legittimazione e di reintegra, del pari il procedimento contenzioso (artt 29 e 30) introdotto dalle contestazioni e incidentale nonche strumentale per l'attuazione della garanzia dell'esatta definitiva sistemazione delle terre, eppercio del corretto Esercizio dei poteri commissariali inerenti alla tutela di interessi pubblici e privati al riordinamento degli Usi civici. Non sussiste tale correlazione, - e conseguentemente fa difetto la giurisdizione attribuita ai commissari per la liquidazione degli Usi civici in materia possessoria dall'art 30 della legge predetta - qualora la contestazione concerna l'impedimento e la turbativa del possesso o della detenzione di beni immobili, indipendentemente da ogni pretesa relativa ad Usi civici ed al loro Esercizio su di essi, e cioe da uno stato di fatto corrispondente all'Esercizio dei medesimi. (nella specie, in applicazione dei principi di cui in massima, la suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che si verteva in causa fra locatore ed affittuario per inadempienza di una specifica obbligazione di rilascio; che il comune, asserito titolare del Demanio d'uso allegato dall'affittuario ricorrente, era estraneo alla lite; che trattavasi di Azione non rivendicatoria bensi restitutoria, e mancavano financo i requisiti costitutivi - possesso ed ultradecennalita del medesimo - della fattispecie invocata dal ricorrente, in base al citato art 30, per la legittimazione da lui richiesta, in se inidonea a paralizzare le obbligazioni contrattuali perche fondata su una situazione di interesse legittimo). (V sulla prima parte, 1861/73, mass n 364885; 1656/62; (V sulla seconda parte, 2767/66, mass n 325275; 2692/60; 1808/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1776 art. 29, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)