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Sez. 1, Sentenza n. 4108 del 12/05/1997 (Rv. 504204 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Crediti a favore di un consorzio di artigiani installatori termoidraulici - Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Inapplicabilità - Singoli consorziati - Loro qualità di imprenditori artigiani - Sussistenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504204-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Il privilegio dell'art. 2751 bis n. 5 cod. civ., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro, in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo ad appalti per l'esecuzione di impianti di riscaldamento, per crediti che insorgano a favore di un consorzio di artigiani installatori termoidraulici, il quale non espleti direttamente l'esecuzione delle opere, ma si limiti ad assumere il lavoro che viene poi eseguito dalle singole imprese consorziate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)