Sez. 1, Sentenza n. 8979 del 25/08/1993 (Rv. 483555 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane | Crediti a favore di un consorzio di imprenditori di trasporto non espletante direttamente il servizio - Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ.. - Inapplicabilità - Singoli consorziati - Qualità di imprenditori artigiani - Sussistenza - Irrilevanza.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane
Il privilegio dell'art. 2751 bis n. 5 cod. civ., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro, in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per i crediti che insorgano in favore di un consorzio di imprenditori di trasporto, il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, ma si limiti a ripartirli con contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, non rilevando l'eventualità che questi ultimi abbiano qualità di imprenditori artigiani.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)