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Sez. 3 - , Ordinanza n. 36181 del 12/12/2022 (Rv. 666540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Parte contumace in primo grado - Impugnazione tardiva - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della

"vocatio in ius" consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)