Sez. 2, Sentenza n. 34500 del 11/12/2023 (Rv. 669674 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Nullità della citazione in appello per mancata indicazione del giorno dell'udienza e dell’invito a costituirsi nel termine di legge - Contumacia dell’appellato - Decorso del termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. – Decadenza dell’appellato soccombente dal diritto di proporre impugnazione - Sussistenza - Applicazione dell’art. 327, comma 2, c.p.c. - Esclusione – Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
La parte appellata che abbia ricevuto regolare notifica, presso il procuratore domiciliatario, dell'atto d'impugnazione nullo per vizio della vocatio in ius, segnatamente perché privo dell'indicazione del giorno dell'udienza e dell'invito a costituirsi nel termine di legge, ove sia rimasta contumace nel successivo giudizio, non può evitare la decadenza, per decorso del termine lungo, dal diritto di proporre impugnazione contro la sentenza d'appello non notificata, in quanto, in considerazione degli obblighi di diligenza su di essa gravanti, non sussistono le condizioni per applicare l'art. 327, comma 2, c.p.c., che richiede la prova - incombente sulla stessa parte contumace - non solo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche della impossibilità, a causa di tale nullità, di avere tempestiva conoscenza del processo, e quindi della data di pubblicazione della sentenza che l'abbia definito.
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)