Sez. 4, Sentenza n. 11029 del 26/11/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207016 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO | Rinvio dell'udienza - Richiesta di partecipazione alla stessa - Necessità che preceda il momento di allegazione dell'impedimento - Contemporaneità delle due richieste - Rigetto della richiesta di rinvio - Legittimità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO
Poiché a norma dell'art. 599, comma secondo, cod. proc. pen., l'udienza in camera di consiglio è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire, dal dato testuale appare evidente che la richiesta di partecipazione all'udienza deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento. La contemporaneità delle richieste, pertanto, contraddice la disposizione di legge. (Nella fattispecie la corte di appello aveva negato il rinvio dell'udienza camerale richiesto dal difensore il quale coevamente aveva asserito verbalmente che l'appellante intendeva partecipare alla stessa ed aveva esibito certificazione medica volta a dimostrare l'impedimento alla realizzazione di tale intento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)