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Sez. 2, Sentenza n. 2950 del 06/02/1998 Ud. (dep. 10/03/1998) Rv. 209946 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO | Irrilevanza - Manifestazione della volontà di comparire - Necessità - Presentazione dell'istanza almeno cinque giorni prima dell'udienza - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209946-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO

Poiché la partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 599 cod. proc. pen. è solo eventuale, l'imputato, una volta regolarmente avvisato, non ha diritto ad un rinvio giustificando il legittimo impedimento a comparire, a meno che non abbia preventivamente ed espressamente manifestato l'intenzione di essere presente all'udienza camerale con istanza presentata, a pena di decadenza, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 127 cod. proc. pen., e cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)