Sez. L, Sentenza n. 23315 del 18/11/2010 (Rv. 615646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Indennità di contingenza per il settore privato - Legge n. 38 del 1986 - Introduzione del sistema del punto percentuale - Valore di limite massimo - Limiti - Possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva successiva - Fondamento - Conseguenze - Riconoscimento delle variazioni dell'indennità di contingenza sull'indennità di presenza - Validità della clausola contrattuale collettiva.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
In materia di indennità di contingenza per il settore privato, la legge 26 febbraio 1986, n. 38 ha introdotto il sistema del punto percentuale, attribuendo al nuovo meccanismo - secondo una lettera costituzionalmente orientata in linea con l'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 124 del 1991) - valore di limite massimo solo nei confronti dei contratti collettivi vigenti, mentre per il futuro esso costituisce una disciplina standard, applicabile in mancanza di pattuizione collettiva diversa, eventualmente più favorevole ai lavoratori. Ne consegue la validità delle clausole contrattuali collettive stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 38 del 1986 (26 febbraio 1986) dirette e riconoscere le variazioni dell'indennità di contingenza sulla misura dell'indennità di presenza.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 26/02/1986 num. 38, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Contr. Coll. 09/10/1986, Contr. Coll. 20/11/1987, Contr. Coll. 13/12/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)