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Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 23/06/1977 (Rv. 386333 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSEGNO DETERMINATO IN SEDE DI SEPARAZIONE PER COLPA DI ENTRAMBI I CONIUGI - LIMITE INSUPERABILE NELLA DETERMINAZIONE DELLO ASSEGNO DI DIVORZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386333-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSEGNO DETERMINATO IN SEDE DI SEPARAZIONE PER COLPA DI ENTRAMBI I CONIUGI - LIMITE INSUPERABILE NELLA DETERMINAZIONE DELLO ASSEGNO DI DIVORZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'assegno alimentare stabilito giudizialmente in Sede di separazione per colpa di entrambi i coniugi non costituisce un limite insuperabile nella Determinazione dell'assegno dovuto in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ha natura composita, in quanto la precedente Determinazione giudiziale (o anche per accordo successivo tra le parti) del relativo assegno in regime di separazione per colpa puo solo fornire elementi di valutazione per quanto riguarda le condizioni economiche dei coniugi, i motivi della separazione e le corrispondenti ragioni della decisione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che i motivi di colpa previsti dal codice civile prima della legge n 151 del 1975, e quelli stessi di addebitabilita indicati da quest'ultima, possono non coincidere con gli elementi che abbiano fatto venir meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi. (V 108/76, mass n 378739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)