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Sez. 1, Sentenza n. 108 del 14/01/1976 (Rv. 378739 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DIFFERENZE - FINALITA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - NECESSITA - VARIAZIONI PATRIMONIALI E MONETARIE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378739-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DIFFERENZE - FINALITA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - NECESSITA - VARIAZIONI PATRIMONIALI E MONETARIE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*

L'assegno previsto dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970, n 898 ha natura composita, e cioe assistenziale, risarcitoria e compensativa. Pertanto, la Determinazione dell'assegno non e vincolata a quella eventualmente compiuta riguardo all'assegno di mantenimento in Sede di separazione personale, ma ha una sua autonomia, che discende dai diversi criteri in base ai quali deve essere operata. Di conseguenza, nella sua valutazione discrezionale, il giudice puo anche liquidare un assegno di divorzio che sia inferiore a quello di mantenimento gia goduto dal coniuge separato, sempreche tale valutazione sia sorretta da congrua motivazione non viziata da errori logici o giuridici, e particolarmente non violi il principio secondo cui l'assegno di divorzio tende soprattutto a ristabilire un certo equilibrio, tutelando quel coniuge la cui situazione, a seguito del divorzio, abbia subito un notevole deterioramento rispetto al livello di vita di cui egli godeva e su cui poteva contare in costanza di matrimonio. A tal fine, nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, il giudice deve tener conto non soltanto dei redditi rispettivamente goduti, ma anche della consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi; ed ove egli ravvisi che, successivamente alla proposizione della domanda, vi siano state variazioni patrimoniali e monetarie (anche conseguenti ad inflazione), che impongano di variare in aumento la misura, quale determinata per il momento iniziale, ben puo adeguare ai singoli periodi l'assegno di divorzio per renderlo conforme alla situazione patrimoniale e monetaria considerata, purche nei limiti quantitativi eventualmente precisati nella domanda.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)