Sez. 3, Sentenza n. 12751 del 18/10/2001 (Rv. 549740 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE | Dichiarazioni rese da persone informate sui fatti innanzi ad organi di polizia ma non confermate davanti al G.I. - Valutabilità come elementi indiziari - Integrazione con altri elementi di prova - Necessità.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE
La deposizione resa da un soggetto informato dei fatti innanzi alla polizia giudiziaria non ha lo stesso valore della deposizione testimoniale resa ai sensi dell'art. 244 e ss. cod. proc. civ., tuttavia il giudice può liberamente valutare la stessa quale elemento indiziario che, pur non potendo sostituire la prova diretta, può, però, concordando con altri elementi di prova, rafforzare il suo convincimento nella ricostruzione dei fatti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)