Sez. 2, Sentenza n. 4584 del 25/10/1972 Ud. (dep. 09/06/1973) Rv. 124301 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DANARO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DANARO - CONDIZIONI.*
La specifica indicazione del'denarĂ², contenuta nell'art 646 cod pen, rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo puo costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilita, puo trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso di accompagni anche quello della proprieta. Cio di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un Obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere Atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove cio avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)