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Sez. 2, Sentenza n. 50672 del 24/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017) Rv. 271385 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Oggetto della condotta - Appropriazione di denaro - Violazione della destinazione di scopo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271385-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere, non essendo sufficiente il solo mancato versamento del denaro a chi è in astratto legittimato a riceverlo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta l'assoluzione dell'imputato, comproprietario di un immobile locato, che aveva omesso di versare la quota parte del canone di locazione all'altro comproprietario, il quale non aveva mai sottoscritto il contratto di locazione né incaricato l'imputato di ritirare la propria quota di denaro con obbligo di successivo versamento ad esso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)