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Sez. U, Sentenza n. 15897 del 13/07/2006 (Rv. 591157 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Spese sostenute dall'assistito dal SSN presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione della ASL - Asseritamente determinate da ragioni di urgenza - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Controversia relativa al rimborso - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591157-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda dell'assistito dal Servizio sanitario nazionale di rimborso di spese effettuate presso una struttura privata, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi asseritamente urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento, e inoltre, quanto al requisito dell'urgenza, coinvolge meri apprezzamenti tecnici della P.A., non valutazioni discrezionali in senso stretto; ne consegue che la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)