diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2923 del 27/02/2012 (Rv. 621593 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia promossa da privato contro A.S.L. - Rimborso spese terapeutiche di alta specialità sostenute senza autorizzazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621593-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia promossa da un privato nei confronti di una A.S.L. per ottenere il rimborso delle spese terapeutiche sostenute presso una struttura privata nazionale, senza la preventiva autorizzazione, per prestazioni sanitarie di alta specialità che offrano anche solo l'opportunità di migliorare le proprie condizioni di integrità psico-fisica e, quindi, di vita, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ha ad oggetto la tutela di un diritto primario e fondamentale della persona - ossia il diritto alla salute - per sua natura incomprimibile e non suscettibile di affievolimento. (Nella specie, si trattava di una terapia riabilitativa motoria personalizzata a beneficio di un paziente affetto da tetraparesi spastica con invalidità al 70 per cento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/10/1985 num. 595 art. 5 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)