Sez. U, Sentenza n. 1439 del 22/04/1976 (Rv. 380157 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - INDEROGABILITA CONVENZIONALE - LIMITI - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - RIMESSIONE OBBLIGATORIA DELLA CAUSA ALL'ARBITRO STRANIERO - CONDIZIONI - SPECIFICA CONVENZIONE SCRITTA - NECESSITA - DICHIARAZIONE IN RELAZIONE GENERICA AD ALTRO DOCUMENTO - INIDONEITA - FATTISPECIE (ASSICURAZIONE MARITTIMA).*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - INDEROGABILITA CONVENZIONALE - LIMITI - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - RIMESSIONE OBBLIGATORIA DELLA CAUSA ALL'ARBITRO STRANIERO - CONDIZIONI - SPECIFICA CONVENZIONE SCRITTA - NECESSITA - DICHIARAZIONE IN RELAZIONE GENERICA AD ALTRO DOCUMENTO - INIDONEITA - FATTISPECIE (ASSICURAZIONE MARITTIMA).*
L'art 2 della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, stipulata a new York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n 52 prevede l'Obbligo del giudice di uno degli stati contraenti di rimettere la causa all'arbitro straniero purche sussista fra le parti una convenzione scritta, - costituita da una clausola compromissoria, ovvero da un compromesso firmato dalle parti o risultante da uno scambio di lettere e telegrammi, - con la quale le parti medesime si siano obbligate a sottoporre ad arbitri tutte o alcune controversie che possano insorgere fra di esse. Tale disciplina, che non ha introdotto nell'ordinamento italiano alcuna novita per quanto attiene il requisito della Forma scritta, esclude che questa possa essere ravvisata in una stipulazione ovvero in una accettazione scritta, per via di mera relazione generica, ad altro documento. (nella specie, si e escluso che potesse valere quale valida convenzione scritta idonea a deferire una controversia ad un arbitro straniero, un semplice richiamo generico, contenuto in un contratto di Assicurazione marittima, ad un complesso di regole (rules) predisposte dall'impresa assicuratrice, di nazionalita straniera fra le quali era compresa anche una clausola che prevedeva la decisione per arbitri di tutte le controversie derivanti dal suddetto contratto) . (V 3620/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)