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Sez. U, Sentenza n. 6035 del 14/11/1981 (Rv. 416819 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA IN DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - FORMA - CLAUSOLA CONTENUTA IN UN CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DELLA MERCE GIRATARIO DELLA POLIZZA DI CARICO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416819-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA IN DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - FORMA - CLAUSOLA CONTENUTA IN UN CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DELLA MERCE GIRATARIO DELLA POLIZZA DI CARICO - LIMITI.*

Il requisito della Forma scritta, al fine della operatività della clausola per arbitrato estero in deroga alla giurisdizione italiana, secondo la previsione dell'art. 2 della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), pur non richiedendo un documento sottoscritto dalle parti, postula che il loro consenso in proposito sia evincibile, concretamente ed inequivocamente, da specifiche dichiarazioni scritte provenienti dalle parti medesime (quali lettere e telegrammi). Ne consegue che la clausola per arbitrato estero, contenuta in un contratto di trasporto marittimo, non può essere invocata dal vettore, oltre che verso la parte del contratto stesso (caricatore), pure nei confronti di chi agisca in giudizio nella veste di acquirente della merce viaggiante e giratario della polizza di carico, qualora tale polizza richiami i patti del contratto di trasporto con un rinvio meramente generico, senza alcuna specifica espressione che consenta di riscontrare il consenso di detto acquirente alla deroga alla giurisdizione italiana. (V 4746/79, mass n 401325; (V 1439/76, mass n 380157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Navig. art. 419, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 435, Cod. Navig. art. 460, Cod. Navig. art. 467, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)