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Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 24/03/1980 (Rv. 405579 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - CONTEMPERAMENTO DI TALE PRINCIPIO CON QUELLO DELLA CAUSALITA EFFICIENTE O DELLA CAUSALITA GIURIDICA - NOZIONE - SUCCESSIONE CRONOLOGICA DEGLI EVENTI - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405579-01

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - CONTEMPERAMENTO DI TALE PRINCIPIO CON QUELLO DELLA CAUSALITA EFFICIENTE O DELLA CAUSALITA GIURIDICA - NOZIONE - SUCCESSIONE CRONOLOGICA DEGLI EVENTI - RILEVANZA - LIMITI.*

Il principio dell'equivalenza delle cause trova il suo necessario temperamento nell'altro principio della causalita efficiente o della causalita giuridica, desumibile dal capoverso dell'art 41 cod pen, in base al quale se un evento e riferibile a piu azioni colpose, tra le quali la causa prossima emerga per la sua preponderante efficienza causale si da essere da sola sufficiente a produrre l'evento dannoso, le altre cause risultano giuridicamente irrilevanti e del danno rispondera solo l'autore dell'Azione sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva Rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. A tal fine, peraltro, la successione cronologica degli eventi non e mai risolutiva, sia nel senso che ad essa non corrisponde una graduatoria di intensita della loro efficienza causale, sia nel senso che la causa sopravvenuta non comporta necessariamente l'irrilevanza giuridica di quelle posteriori, soprattutto quando le azioni precedenti si protraggano nel tempo ovvero producano effetti continuativi fino a combinarsi, nella serie causale, con le azioni successive.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)