Sez. 3, Sentenza n. 814 del 27/01/1997 (Rv. 502063 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Diversità e distinzione cronologica delle azioni o omissioni determinanti l'evento dannoso - Responsabilità solidale dei danneggianti - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che più persone concorrano nell'unica azione o omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuna di esse abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)