Sez. 1, Sentenza n. 496 del 26/01/1982 (Rv. 418191 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - LICENZIAMENTO IN BLOCCO DI TUTTI I LAVORATORI, PER LA SCOMPARSA DELL'IMPRESA DAL MONDO PRODUTTIVO, INTIMATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - CONTRIBUTI PER IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 9 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DI PAGAMENTO A CARICO DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - LICENZIAMENTO IN BLOCCO DI TUTTI I LAVORATORI, PER LA SCOMPARSA DELL'IMPRESA DAL MONDO PRODUTTIVO, INTIMATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - CONTRIBUTI PER IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 9 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DI PAGAMENTO A CARICO DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*
L'entrata in vigore dell'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155, che ha interpretato autenticamente l'art. 8 comma primo della legge 5 novembre 1968 n. 1115, nel senso che "il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati ed operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualunque causa la stessa sia intervenuta", comporta - anche nel caso di licenziamento in blocco di tutte le maestranze conseguito alla scomparsa dell'impresa dal mondo produttivo, intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 155 del 1981 - l'Obbligo dell'imprenditore del pagamento dei contributi di cui all'art. 9 lettera b) della legge n. 1115 del 1968, trattandosi di Obbligo correlato al trattamento speciale di disoccupazione spettante ai dipendenti.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)