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Sez. L, Sentenza n. 4022 del 06/07/1982 (Rv. 421979 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ART. 25 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - NATURA INTERPRETATIVA.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421979-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ART. 25 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - NATURA INTERPRETATIVA.*

Ai sensi dell'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155, contenente l'interpretazione autentica del primo comma dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 ed avente perciò efficacia retroattiva, il diritto al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla norma interpretata spetta anche ai lavoratori, impiegati ed operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa (compreso, quindi, il fallimento dell'imprenditore) tale cessazione sia intervenuta, con la conseguenza che anche in questa ipotesi sussiste l'Obbligo del pagamento del contributo previsto dall'art. 9 della legge n. 1115 del 1968, correlato al predetto trattamento speciale di disoccupazione. (V 3636/80, mass n 407492; (V 4027/79, mass n 400518; (Conf 496/82, mass n 418191; (Conf 4376/81, mass n 415070).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)