Sez. 2, Sentenza n. 2089 del 27/10/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115217 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - CONCORSO DELLE CONDIZIONI DI ENTRAMBI I BENEFICI - OBBLIGO DI APPLICARE IL PERDONO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE - CRITERI DI SCELTA.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - CONCORSO DELLE CONDIZIONI DI ENTRAMBI I BENEFICI - OBBLIGO DI APPLICARE IL PERDONO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE - CRITERI DI SCELTA.*
Nel caso di imputato minorenne, condizione comune per la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena e la ragionevole presunzione della futura buona condotta dell'imputato presunzione che impone un giudizio di probabilita, rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, mediante la valutazione degli elementi e delle circostanze, oggettive e soggettive e di pericolosita sociale individuale, indicati nell'art 133 cod pen. concorrendo tutte le altre condizioni, il giudice potra determinarsi, per la scelta dell'uno o dell'altro beneficio, in relazione al diverso atteggiarsi della presunzione di buona condotta all'esito della valutazione anzidetta in altri termini, il giudice puo legittimamente accordare la preferenza all'uno o all'altro dei due benefici, tenuto conto, anche e principalmente, della opportunita di rafforzare o meno, con una misura estrinseca, il presumibile proposito di ravvedimento del soggetto. (nella specie, si assumeva dalla difesa che, nel concorso delle condizioni dei due benefici, debba applicarsi il maggiore beneficio del perdono, giacche la possibilita dello stimolo piu efficace al ravvedimento del reo deve ritenersi il presupposto di ordine soggettivo e la ragione giustificatrice dello stesso beneficio). (V 112800, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)