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Sez. 3, Sentenza n. 7208 del 17/03/1982 Ud. (dep. 19/07/1982) Rv. 154703 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCORSO DELLE CONDIZIONI DI ENTRAMBI I BENEFICI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI: GRAVITÀ DEL REATO, PERSONALITÀ E POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO DEL REO.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154703-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCORSO DELLE CONDIZIONI DI ENTRAMBI I BENEFICI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI: GRAVITÀ DEL REATO, PERSONALITÀ E POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO DEL REO.*

Il giudice deve considerare, nel decidere se concedere all'imputato infradiciottenne il perdono giudiziale o il beneficio della sospensione condizionale della pena, la gravità del reato, la personalità del reo e l'opportunità di rafforzare il suo ravvedimento con l'una oppure con l'altra misura, essendo presupposto comune ad entrambe la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati. (Conf mass n 115217).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)