Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 04/06/1975 (Rv. 376016 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN BASE AD AUTOLIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUENTE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA - INTANGIBILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN BASE AD AUTOLIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUENTE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA - INTANGIBILITA - CONDIZIONI.*
La pronuncia della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44 (dichiarativa della illegittimita costituzionale dell'art 25, comma secondo, della legge 5 marzo 1963, n 246, istitutiva dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili) non esplica alcun effetto rispetto al pagamento dell'obbligazione tributaria eseguita in base ad autoliquidazione dal contribuente entro il giorno della pubblicazione di tale pronuncia sulla Gazzetta ufficiale, se, fino a quel momento, la legittimita dell'obbligazione, sorta ed estinta sulla base di una legge da ritenere valida in entrambi i momenti, non e stata contestata dal contribuente medesimo relativamente all'an o al quantum. Sulla definitivita dell'Estinzione della predetta obbligazione non incide la pendenza di contestazioni (o la possibilita di proporre reclami) avverso l'accertamento di maggior valore. (Conf 1824/74, mass n 370026; V n 762/73, mass n 363008; (V 3225/72, mass n 361028).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)