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Sez. 1, Sentenza n. 3225 del 25/10/1972 (Rv. 361028 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOLIQUIDAZIONE E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - INEFFICACIA - LIMITI - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI MAGGIOR VALORE.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361028-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOLIQUIDAZIONE E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - INEFFICACIA - LIMITI - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI MAGGIOR VALORE.*

In ipotesi di autoliquidazione, con contestuale versamento della somma direttamente alla tesoreria comunale, dell'imposta sull'incremento di valore sulle aree fabbricabili di cui alla legge n 246 del 1963, effettuati prima del sopravvenire della pronuncia di illegittimita costituzionale dell'art 25 della legge (sentenza n 44 del 1966) l'obbligazione tributaria si e definitivamente estinta ed il rapporto tributario e divenuto insensibile all'esplicazione degli effetti della detta pronuncia. Siffatta insensibilita non importa, pero, esaurimento della pretesa fiscale, che, in Sede di controllo della dichiarazione del contribuente, l'ente impositore avanzi attraverso l'accertamento di maggior valore. L'accertamento integrativo puo, se fondato, dar vita ad una nuova obbligazione, che si pone accanto alla prima, gia estinta con il pagamento e che resta ferma.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)