Sez. 1, Sentenza n. 8227 del 16/06/2000 (Rv. 537685 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Istruttoria - Assunzione di informazione - Poteri del giudice - Limite delle allegazioni di parte - Insussistenza - Ricerca delle fonti di convincimento - Strumenti di indagine più idonei - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di procedimento per l'ammissibilità della dichiarazione giudiziale di maternità e paternità naturale, l'articolo 274 cod.civ., secondo cui il tribunale decide "assunte le informazioni del caso", consente al giudice medesimo, in deroga al principio della corrispondenza della decisione agli alligata et probata di parte, di acquisire, attraverso gli strumenti di indagine che ritiene più idonei nell'esercizio del suo potere discrezionale, gli elementi dai quali ricavare, in via integrativa o anche esclusiva, le fonti del proprio convincimento in ordine alle questioni pregiudiziali o che attengono alla proponibilità della domanda, all'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione, alla sussistenza dell'interesse del minore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)