Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 14/02/2000 (Rv. 533816 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Giudizio dinanzi al tribunale - Deposito degli atti in cancelleria e relativa comunicazione alle parti - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudizio di appello - Specifica impugnazione sul punto dell'appellante - Poteri del giudice d'appello - Rimessione del procedimento al primo giudice - Esclusione - Deposito degli atti in sede di appello al fine della presentazione delle memorie ex art. 274 cod. civ. - Necessità - Omissione da parte del secondo giudice - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Espressa specificazione delle argomentazioni oggetto delle memorie non depositate in sede di merito per "error in procedendo" dei giudici di primo e secondo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rigetto del ricorso per difetto di interesse.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità naturale, ove il giudice di primo grado non abbia disposto il deposito degli atti a norma dell'art. 274, terzo comma, cod. civ., il giudice del gravame, ritualmente investito della questione, deve rilevare tale omissione, senza, peraltro, rimettere la causa al primo giudice (non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 cod. proc. civ.), bensì provvedendo direttamente al deposito "de quo" in quel grado di giudizio, onde consentire all'appellante la redazione delle memorie. L'omissione di tale incombente da parte del giudice di secondo grado può, del tutto legittimamente, esser fatta valere in sede di ricorso per Cassazione, a condizione, peraltro, che il ricorrente rappresenti e precisi espressamente il contenuto e la portata delle argomentazioni che sarebbero state svolte dinanzi ai giudici di merito qualora fossero state rispettate le ricordate regole procedurali, con la conseguenza che l'omissione di tali specificazioni in seno al ricorso ne comporta il rigetto per mancata dimostrazione dell'esistenza di un concreto interesse ad agire (non essendo, all'uopo, sufficiente invocare un astratto interesse all'esatta applicazione della legge), giusta disposto dell'art. 100 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)