Sez. U, Sentenza n. 46 del 25/02/2000 (Rv. 534394 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Federazioni sportive - Ammissione a competizioni - Fase ammissiva - Attività discrezionale - Fase successiva - Attività vincolata - Conseguenze - Soggetto ammesso a campionato previa prestazione di fideiussione - Controversia sulla restituzione della fideiussione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le federazioni sportive, nello stabilire e nel valutare le condizioni ed i requisiti per l'ammissione a competizioni sportive e campionati esercitano un potere discrezionale e la posizione del soggetto che chieda l'ammissione ha natura di interesse legittimo; con l'ammissione tale potere si consuma e la successiva attività della federazione è vincolata dalle stesse condizioni da essa poste nella fase ammissiva; pertanto, il privato che, dopo aver chiesto ed ottenuto l'ammissione alla competizione sportiva ed aver prestato la richiesta fideiussione, ne domandi la restituzione, allegando l'inadempimento della federazione alle condizioni dalla medesima stabilite, vanta una posizione di diritto soggettivo, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 CORTE COST., Legge 02/08/1974 num. 530 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)