Sez. U, Ordinanza n. 14666 del 01/10/2003 (Rv. 567284 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sport - Federazioni sportive - Irregolare tesseramento di atleta - Deliberazione della Federazione sportiva nazionale concernente la determinazione della classifica del campionato - Impugnativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel vigore del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, i provvedimenti delle federazioni sportive nazionali aventi per oggetto lo svolgimento di un campionato sportivo, nella parte riguardante il tesseramento degli atleti, non coinvolgono le deliberazioni e gli indirizzi fissati dal CONI, ma esauriscono la loro portata all'interno della federazione; ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della controversia avente per oggetto l'impugnativa della deliberazione con la quale la Federazione italiana pallavolo (FIPAV), tenendo conto dell'irregolare tesseramento di un atleta, ha determinato la classifica del campionato, e ciò stante la configurabilità come diritto soggettivo della situazione denunciata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)