Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7785 del 10/04/2020 (Rv. 657578 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Protezione internazionale e/o umanitaria - Rigetto - Revoca automatica dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato - Esclusione - Fondamento.
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Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6, Legge 13/04/2017 num. 46, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)