Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20002 del 24/09/2020 (Rv. 659224 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale e/o umanitaria – Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Revoca - Presupposti – Art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 – Interpretazione – Motivazione del giudice di merito – Contenuto.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6, Legge 13/04/2017 num. 46, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)