Sez. L, Sentenza n. 14703 del 29/12/1999 (Rv. 532607 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità - Maggiorazione della pensione di inabilità - Aumento dell'età pensionabile fino a sessantacinque anni - Applicabilità - Condizioni - Maturazione del diritto a pensione di vecchiaia dal primo gennaio 2000 - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Con riguardo alla possibile maggiorazione della pensione di inabilità, che va ad aggiungersi all'importo dell'assegno di invalidità (ex art. 2 della legge n. 222 del 1984), e che è pari alla differenza tra l'assegno medesimo e quello che spetterebbe sulla base della retribuzione pensionabile, l'aumento dell'età pensionabile fino a sessantacinque anni riguarda solo coloro che maturino il diritto a pensione di vecchiaia dal primo gennaio 2000 in poi (ai sensi della tabella A allegata al D.Lgs. n. 503 del 1992, come sostituita dalla tabella A della successiva legge n. 724 del 1994).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)