Sez. L, Sentenza n. 1885 del 04/03/1997 (Rv. 502762 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità - Carattere usurante dell'attività lavorativa - Esame della specifica questione da parte del giudice di merito - Necessità - Presupposti - Modestia delle condizioni di vita - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
In relazione ad azione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità, deve ritenersi ininfluente la mancanza di un esplicito esame, da parte della consulenza tecnica e della sentenza che abbia fatto proprie le valutazioni della medesima, dell'ipotesi di usura derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, quando sia affermata l'idoneità ad una determinata attività lavorativa (nella specie ad attività agricole di non eccessivo impegno fisico) e sia accertata una riduzione della capacità lavorativa (nella specie del 50%) non prossima alla soglia legale di invalidità. Similmente non rileva, per mancanza di decisività, l'omessa considerazione di un'allegata "modestia delle condizioni di vita", correlata alla necessità di lavorare in località distante dalla propria abitazione, poiché l'esercizio di un'attività lavorativa normalmente proficua è incompatibile (a prescindere dall'eventuale carattere usurante del lavoro) con il diritto alla pensione di inabilità, presupponente l'inabilità a qualsiasi lavoro, ed i fattori socioeconomici sono estranei alla definizione di invalidità delineata dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del diritto al relativo assegno.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)