Sez. U, Sentenza n. 2626 del 22/02/2002 (Rv. 552472 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Dinanzi alla sezione disciplinare del C.S.M. - Art. 34 R.D.Lgs. n. 511 del 1946 - Esclusione per il magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato - Declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 497 del 2000) - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Dispiegamento di efficacia nei procedimenti già svoltisi senza la richiesta di esercizio di detta facoltà da parte dell'incolpato - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la declaratoria di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 497 del 2000, dell'art. 34 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui escludeva che il magistrato potesse farsi assistere in detto procedimento da un avvocato, pur avendo, per sua natura, efficacia retroattiva, con il solo limite dei rapporti esauriti, non dispiega alcun effetto sulla sorte dei procedimenti svoltisi con l'assistenza di altro magistrato appartenente all'ordine giudiziario allorché l'incolpato non abbia manifestato, nel corso della discussione dinanzi alla sezione disciplinare del CSM, la volontà di nominare come proprio difensore un legale del libero foro, atteso che la mancata rivendicazione, allora, di tale facoltà preclude, in sede di impugnazione dinanzi alle Sezioni unite avverso la sentenza della sezione disciplinare, la rilevanza della detta pronuncia di incostituzionalità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)